Diritto civileSussiste l’obbligo per il gestore di avvisare l’utente in caso di consumo anomalo

16 Ottobre 2021

Rientra tra gli obblighi contrattuali del gestore, nel caso di specie, del servizio idrico avvisare il cliente-consumatore di eventuali consumi anomali

 

° Cass.n.24904-2021

La questione prende spunto da un giudizio promosso nei confronti della società esercente il locale servizio idrico con il quale  veniva richiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultima al suo obbligo di segnalare i consumi anomali, in virtù di un rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile.

La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace, che condannava la società di gestione a pagare, in favore dell’attrice, l’importo di Euro 3.312,10, oltre accessori.

Tribunale e Cassazione hanno confermato la decisione di primo grado.

Gli obblighi gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica in caso di perdita occulta

La società ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonchè di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile, da parte del giudice di merito, nella ricostruzione e nella individuazione degli obblighi rispettivamente gravanti sulle parti del contratto di somministrazione di acqua potabile, con riguardo all’ipotesi, verificatasi nella specie, di una perdita occulta nell’impianto idrico dell’utente che abbia determinato rilevanti consumi anomali, nonché nella liquidazione del conseguente danno.

L’invio della fattura priva di segnalazione del carattere anomalo dei consumi

Secondo la Cassazione  i colleghi di merito, richiamando gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

L’onere per l’utente di verificare la funzionalità dell’impianto

Ha inoltre osservato che l’adempimento o meno dell’utente all’onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonchè di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno.

L’inadempimento degli obblighi informativi da parte del gestore

La decisione impugnata si è sottratta, quindi, alle censure formulate dalla società, con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’inadempimento contrattuale della stessa alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, come anche con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente.