Condominio – Impugnazioni di delibere assembleari riguardanti parti comuni – Legittimazione dell’Amministratore – ex art. 1131 c.c.
Sent. Cass.n.659389 del 27/10/2020
L’amministratore di condominio può resistere all’impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall’art. 1131 c.c., giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore.
Cosicchè, nel solco della previsione dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 1), nella formulazione applicabile ratione temporis (“l’amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini (…)”), esplica valenza l’insegnamento secondo cui, in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della Delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore (cfr. Cass. 23.1.2014, n. 1451; Cass. 20.3.2017, n. 7095).
Evidentemente, se l’amministratore, in tema di impugnazione di delibere assembleari, può senza necessità di autorizzazione alcuna proporre impugnazione avverso la statuizione di prime cure, a fortiori può senza necessità di autorizzazione alcuna resistere all’avversa impugnazione.