Prerogative della legge 104/1992 agevolazioni, destinatari e procedura per l’ottenimento con le ultime novità
La Legge n. 104/1992 stabilisce i principi dell’ordinamento italiano per quanto concerne i diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone con disabilità. La legge in commento rappresenta il riferimento per i disabili e anche per le persone che se ne prendono cura, la Legge 104 prevede una serie di misure a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a partire dal diritto all’assistenza – sostenuto tra le altre cose dai permessi retribuiti noti come permessi 104 e da diverse agevolazioni fiscali.
Vediamo quindi cos’è la Legge 104, quali sono le principali agevolazioni previste per persone disabili e familiari conviventi entro il terzo grado e come fare la richiesta all’INPS per accedere alle misure previste dalla Legge
Cosa prevede la legge 104
La Legge 104, o “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, si declina in una serie di misure che vanno dalle agevolazioni fiscali alla possibilità di assentarsi dal lavoro tramite permesso retribuito, e che hanno lo scopo ultimo di garantire alla persona con handicap e alla sua famiglia sostegno e integrazione sociale.
Le persone con disabilità hanno diritto, in base alla gravità dell’handicap, a diverse agevolazioni, che includono l’esenzione dal bollo auto e detrazioni Irpef e IVA al 4% sull’acquisto di determinati articoli, tra cui protesi e strumenti tecnologici.
La Legge prevede essenzialmente due tipi di misure:
- le agevolazioni sul lavoro: i lavoratori dipendenti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104 possono usufruire di tre giorni di permesso retribuito ogni mese; lo stesso diritto spetta ai genitori, parenti e affini conviventi della persona disabile entro il terzo grado di parentela (cd. caregiver);
- le agevolazioni fiscali: vanno dall’esenzione bollo alla possibilità di considerare le spese mediche come oneri deducibili anziché come detrazioni.
Prima di entrare nel dettaglio delle principali misure previste, vediamo però a chi spetta la 104 personale secondo la Legge e chi può fare richiesta.
Chi può usufruirne
La Legge 104/1992, si legge all’Articolo 1, “persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata”.
I primi beneficiari delle misure previste dalla Legge non possono che essere le persone con disabilità, che vengono definite nel corso dello stesso articolo. È considerata persona con disabilità quella “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, e che richiede “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
In tal senso divengono beneficiari delle misure previste dalla Legge 104 anche le persone che si prendono cura della persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge, che possono usufruire di permessi speciali in qualità di caregiver.
I permessi retribuiti ex Legge 104/1992 non sono applicabili per le seguenti categorie di lavoratori:
- domestici e familiari;
- lavoratori a domicilio;
- autonomi o parasubordinati;
- lavoratori agricoli occupati a giornata.
Per poter accedere alle misure della 104 è necessario che l’handicap o l’invalidità siano riconosciute da un’apposita commissione medica, che come vedremo più avanti è tenuta a pronunciarsi sulla sussistenza e sulla gravità delle menomazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Permessi retribuiti ex Legge 104/1992
È possibile usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 per un determinato di giorni e secondo modalità predefinite. Come anticipato, possono essere richiesti non soltanto dalle persone con disabilità, ma anche da chi gli presta assistenza, a condizione che si tratti di un familiare entro il terzo grado di parentela e che la persona non si trovi ricoverata a tempo pieno in una struttura specializzata.
Possono richiedere i permessi ex Legge 104/1992:
- i disabili in situazione di gravità;
- genitori di figli disabili gravi, anche se adottivi o affidatari;
- i coniugi, le parti di unione civile e i conviventi di fatto del disabile in situazione di gravità;
- i parenti o affini entro il secondo grado, che può essere esteso al terzo grado di parentela solo nel caso in cui il genitore o il coniuge della persona con disabilità abbiano superato i 65 anni, oppure in caso di mancanza o decesso degli stessi.
La retribuzione dei permessi viene anticipata dal datore di lavoro, che tramite denuncia mensile Uniemens li recupera dall’INPS. Tutte le persone a cui spettano i permessi retribuiti ex Legge 104/1992 hanno anche l’ordine di priorità nella scelta di una sede di lavoro più vicina all’indirizzo di residenza.
Quali sono i permessi della Legge 104
La Legge 104 prevede diverse tipologie di permessi retribuiti, che variano in base alla persona che li richiede. La persona con disabilità riconosciuta ex Legge 104/1992 ha diritto, alternativamente, a 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, oppure a riposi giornalieri di 1 o 2 ore in base all’orario di lavoro.
Per i genitori di figli disabili in situazione di gravità la situazione cambia con l’età del figlio: fino ai 12 anni, al diritto ai 3 giorni di permesso mensile si aggiunge la possibilità di prolungare il congedo parentale ordinario fino a un massimo di tre anni, da godere entro il dodicesimo anno di età del figlio. Oltre i 12 anni resta comunque il diritto per i genitori, anche adottivi o affidatari, ai 3 giorni di permesso mensile.
Ai coniugi, conviventi e affini entro il terzo grado, laddove previsto, spettano i canonici 3 giorni di permesso mensili per assistere la persona disabile in situazione di gravità, frazionabili in ore, fino a un limite massimo che va calcolato secondo l’orario di lavoro settimanale. Oltre ai permessi retribuiti, è possibile richiedere nel corso della vita lavorativa un congedo straordinario Legge 104 della durata di 2 anni.
Come richiedere i benefici della legge 104 all’INPS
Per richiedere i benefici della Legge 104 in presenza di patologie invalidanti, handicap e situazioni di disabilità è necessario rivolgersi in prima istanza al proprio medico curante, che produrrà un certificato volto ad attestare la natura delle infermità da inviare all’INPS.
Il medico curante consegna al paziente un codice univoco, con validità 90 giorni, che identifica la pratica e permette all’assistito di verificarne lo stato di avanzamento. È lo stesso interessato che deve poi procedere con l’inoltro della domanda di accertamento all’INPS:
- sul portale dell’INPS, nell’Area Riservata accessibile con SPID, CIE e CNS;
- tramite il Contact Center dell’INPS, chiamando numero gratuito 803164 da rete fissa oppure lo 06164164 da cellulare.
Entro i successivi 30 giorni la persona viene convocata presso la Commissione medica della ASL, che è tenuta a certificare l’effettivo stato di disabilità. Il verbale della visita, una volta validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS integrato nella commissione, viene quindi inviato all’assistito. Se il giudizio della Commissione dà diritto all’erogazione di misure economiche, allora la pratica va perfezionata inserendo i dati richiesti, sempre tramite l’Area Riservata del portale dell’INPS a cui si può accedere con SPID, CIE e CNS
Abbiamo gia detto che ci saranno permessi mensili senza «referente unico». Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto, come già previsto per i permessi mensili. Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo. La novella, pertanto, comporta l’aggiornamento della tabella dell’ordine di priorità.
Le modifiche, come detto, sono in vigore dal 13 agosto. Da questa data, spiega l’Inps, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. Dalla stessa data sono in vigore anche le modifiche in merito al congedo straordinario. In tal caso, tuttavia nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici dell’Inps, gli interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto (di cui all’articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
Resta fermo che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l’interessato dovrà produrre un’autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Legge 104 – Congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto
Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto fino ai 12 anni del figlio(prima erano 6). Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre i genitori possono fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi coperti dall’indennità con il 30% di retribuzione.
Quindi in totale si arriva a 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30% (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore). Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi può fruire del congedo per un massimo di 11 mesi, con una indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Nulla cambia per i congedi parentali in caso di figli con disabilità: per loro, come già previsto dall’Art. 33 del D.lgs n. 151/2001, c’è la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino. È prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i genitori possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
INPS Legge 104: Congedi straordinari di due anni
Relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, normato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene previsto che:
1. Per il diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
2. Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.
3. Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Inoltre nel testo del decreto viene riportato l’ordine di priorità dei soggetti con diritto di usufruire del congedo:
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo:
– il padre o la madre anche adottivi;
1. in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
2. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
3. in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente ol’affine entro il terzo grado convivente.
Permessi legge 104, 3 giorni
Il decreto modifica in parte anche l’articolo 33 della legge 104, riguardante i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave. Anche qui si esplicita che ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere.
Lavoro agile
Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti la già prevista priorità al lavoro agile, allargando in parte la platea dei beneficiari: all’articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:
– genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3
– lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104
– caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Come fruire dei permessi dal 13 agosto 2022
Dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, che informa come il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.