Transazione fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Articolo tratto dal sito Altalex del 12.01.2021
Con la circolare n. 34/E del 29.12.2020 (testo in calce) l’Agenzia delle Entrate ha inteso fornire nuove istruzioni in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario (c.d. transazione fiscale) presentate nell’ambito delle procedure di gestione della crisi di impresa in considerazione del particolare momento di emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19.
L’intervento esplicativo si è reso necessario in ragione delle recenti modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, così come intervenute per effetto delle novità introdotte dall’art. 3, comma 1-bis, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.
L’art. 3, comma 1-bis del D.L. n. 125/2020 ha infatti modificato l’art. 180, comma 4, L.F. e l’art. 182 bis L.F. prevedendo che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto od adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria quando ritenga, anche in base alle risultanze del professionista attestatore, che la proposta dell’imprenditore sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto di mettere a disposizione un vero e proprio vademecum in materia che racchiude anche indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il commissario giudiziale, al fine di puntualizzare gli esiti delle interferenze che vengono a crearsi tra le azioni di questi ultimi e le attività istruttorie condotte dagli uffici.
Dopo aver inquadrato la normativa relativa alla transazione fiscale, al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la circolare analizza il ruolo del professionista “attestatore” con particolare riferimento al requisito dell’indipendenza, elencando altresì le attività propedeutiche all’attestazione.
Il documento fornisce inoltre delucidazioni in merito al ruolo della finanza esterna e dei creditori strategici.
1. La transazione fiscale |
La circolare ricorda innanzitutto che l’istituto della transazione fiscale regolato dall’art. 182 ter L.F. rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente che si colloca nell’ambito del concordato preventivo (art. 160 L.F. e ss) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F. e ss)
La transazione fiscale consente al contribuente di poter beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
La transazione fiscale si pone quindi come strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.
Si tratta di uno strumento innovativo che consente il parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale.
La circolare a questo punto, come anticipato in premessa, descrive brevemente gli istituti del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione per poi concentrarsi sul ruolo del professionista attestatore.
2. Il professionista attentatore
La circolare pone particolarmente l’accento sulla funzione della relazione dei professionisti che attestano la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo.
Si tratta infatti di uno strumento di garanzia a favore dei terzi e dei creditori che consente loro di poter assumere scelte ponderate sulla base di informazioni corrette, attendibili e sufficientemente complete.
Ciò in quanto la relazione di attestazione è finalizzata a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano diretto al riequilibrio della situazione economico-finanziaria ed al risanamento dell’impresa.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 180 L.F. e dall’art. 182 bis L.F., la circolare ricorda che la relazione di attestazione è uno degli elementi di cui può avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria.
La relazione di attestazione è dunque un documento idoneo a far acquisire al piano proposto dall’impresa un valore presuntivo, con specifico riferimento alla sua fattibilità ed alla sua convenienza.
In mancanza di un quadro normativo specificatamente dedicato al nucleo minimo di riscontri ed informazioni che devono essere contenute all’interno della relazione di attestazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative che consentono, in linea generale, di ritenere il rapporto coerente con la finalità che la stessa deve perseguire.
La relazione di attestazione dovrebbe pertanto contenere i rilievi riconducibili alle seguenti due macro aree tematiche aventi ad oggetto l’attività di verifica sulla veridicidità dei dati aziendali e sulla fattibilità tecnico-finanziaria del piano.
2.1. Controllo sulla veridicità dei dati aziendali
La circolare fornisce innanzitutto un’indicazione di natura metodologica in merito alla modalità di svolgimento dell’attività di controllo sulla veridicità dei dati aziendali che il professionista deve effettuare, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile dell’impresa.
L’attestatore è difatti investito del compito di condurre un’analisi dei dati contabili dell’azienda, con particolare riferimento a quelli che sono direttamente assunti a base della realizzazione del piano.
Un aspetto che può favorire una valutazione positiva è rappresentato, a seconda della dimensione dell’impresa, dalla sussistenza di presidi finalizzati al controllo interno ed all’individuazione dei principali rischi aziendali (c.d. control risk, ineherent risk, detection risk).
Alla luce del principio di revisione internazionale “(ISA Italia) 500 – elementi probatori” elaborato dall’Associazione italiana delle società di revisione legale (ASSIREVI), la circolare evidenzia poi che il professionista attestatore deve controllare il rispetto delle seguenti asserzioni:
- Esistenza: verifica che una determinata attività o passività siano esistenti ad una certa data;
- Diritti ed obblighi: appuramento che un’attività o una passività siano di pertinenza dell’azienda ad una certa data;
- Manifestazione: controllo che un’operazione (o un evento) di pertinenza dell’azienda abbia avuto luogo nel periodo di riferimento;
- Completezza: verifica che non vi siano operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un’adeguata base informativa;
- Valutazione: appuramento che le attività o le passività siano contabilizzate a valori appropriati;
- Misurazione: verifica che le operazioni siano correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi imputati per competenza;
- Presentazione e Informativa: verifica che una voce o un’operazione siano evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa.
L’attestatore deve quindi vagliare la veridicità dei dati accolti nel piano e di quelli contenuti nella documentazione allegata allo stesso, oltre gli elementi necessari alla sua predisposizione.
La circolare evidenzia che la validazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, che rappresentano i dati di partenza del programma di risanamento o liquidazione, costituisce una forma di garanzia volta ad attestare che le stesse siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione dell’azienda e della presumibile evoluzione della gestione.
L’Agenzia delle Entrare richiede pertanto che tutte le assunzioni alla base del lavoro di attestazione e, soprattutto, la descrizione dei riscontri effettuati dovranno essere rinvenibili nella relazione di attestazione.