Le ultime sentenze dalla CassazioneInteressi usurari -Cassazione sezioni unite -Sent. n.19598-2020

1 Dicembre 2020

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

– La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del *T.e.g.m. (tassi effettivi globali medi)  non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

– Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del *T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

– Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

– Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo.

Una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.

– Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

– L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato.

L’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

*Ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell’art. 2 della legge n 108/1996, i tassi devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine ulteriore di 4 punti percentuali, la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati.