Diritto civileDisciplina case popolari e diritto di trasmissibilità del diritto agli eredi in caso di morte dell’assegnatario

11 Maggio 2021

Diritti degli eredi in caso di morte  dell’assegnatario della casa popolare

Cosa succede a una cosa popolare nel momento in cui l’assegnatario muore? Gli eredi potrebbero continuare a vivere nell’appartamento confidando in una successione nel diritto di assegnazione? In altri termini, si può ereditare una casa popolare oppure l’immobile torna al Comune che lo assegnerà secondo le regole e le procedure di bando in vigore in quel momento? La questione è stata analizzata proprio di recente dalla Cassazione.

La vicenda ha visto interessata una donna, figlia di un’assegnataria di casa popolare, che, dopo la morte della madre, si era vista rifiutare la domanda di subentro nell’assegnazione dell’alloggio da parte dell’Azienda Territoriale Residenziale Pubblica (ATER) del Comune. Contro il rigetto della richiesta la donna aveva fatto ricorso al tribunale ottenendo l’accoglimento in primo grado. Uno a zero per l’erede quindi.

La casa popolare spetta agli eredi?

La decisione è stata poi ribaltata dalla Corte d’Appello. La donna è così arrivata fino in Cassazione.

Con una ordinanza che mette finalmente chiarezza al dubbio di numerosi fruitori di edilizia popolare i giudici supremi hanno spiegato, in caso di morte, chi subentra nell’assegnazione della casa popolare. Ecco la risposta.

Secondo la Cassazione, quando si parla di edilizia residenziale pubblica, l’unica possibilità di ottenere la locazione dal Comune è un provvedimento di assegnazione rispettando quindi i requisiti fissati nel provvedimento dell’ente locale. Con la conseguenza che, in caso di morte dell’assegnatario, si verifica la cessazione dell’assegnazione-locazione. A questo punto, inevitabilmente, l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente e gli eredi del precedente assegnatario non possono più rivendicare alcun diritto. Non hanno, quindi, la possibilità di ereditare la casa popolare in cui hanno vissuto insieme al genitore.

Il Comune potrà procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione eventualmente a favore di soggetti conviventi o titolari di altro titolo preferenziale per come previsto dalla legge [2].

Diritti degli eredi sulla casa popolare assegnata al genitore

La legge insomma non prevede alcun diritto al subentro automatico nell’assegnazione per effetto delle vicende collegate alla successione. Solo il Comune, secondo il proprio regolamento interno, può decidere di assegnare l’alloggio agli eredi conviventi. Ma se non è prevista tale possibilità, questi ultimi non potranno trovare tutela neanche in un’aula di tribunale.

La Corte aggiunge, inoltre, che i requisiti richiesi dalla legge Regione Lazio n. 12/1999 ai fini dell’assegnazione (tra cui la mancanza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza, quando diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa e, comunque, nell’ambito del territorio nazione, su beni patrimoniali di valore superiore al regolamento di cui all’art.1 7, comma 1) risultavano insussistenti nel caso in esame (la donna era, infatti,proprietaria di immobili in Siracusa, città dove lavorava e abitualmente risiedeva, per far ritorno a Roma solo nei fine settimana).

Puoi trovare maggiori informazioni nell’articolo Casa popolare e diritto di subentro nell’assegnazione.

Trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica: posizione degli eredi

In tema di trasferimento in proprietà di case popolari, gli eredi dell’assegnatario dell’immobile, che abbia conseguito dall’ente gestore l’accettazione dell’istanza di cessione e pure la comunicazione del prezzo, provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto di proprietà sull’alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perché il trasferimento dell’immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell’alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, a titolo di eredità, a chi sia succeduto al soggetto verificato

1] Cass. ord. n. 4236/20 del 19.02.2020. Così anche Cassazione civile , sez. III , 20/12/2019 , n. 34161: «In tema di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione sicché, in caso di morte dell’assegnatario, si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell’ art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall’art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell’ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.».

[2] Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.204.