In caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero
Sent. Cass. prima sez civ n. 24639 del 13/09/2021
La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.
La questione trae origine allorquando Tizia conveniva dinanzi al Giudice di pace di Cosenza Poste Italiane S.p.a. chiedendone in via principale condanna al rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero, emesso in data 4 novembre 1994 e dotato della clausola «pari facoltà di rimborso», di cui era cointestataria superstite, per sopravvenuto decesso dell’altro cointestatario, ed in subordine la condanna al rimborso della propria quota, pari al 50% del totale.
Nel contraddittorio con la società convenuta, che ha resistito, il Giudice di pace ha accolto la domanda la subordinata.
Tizia ha impugnato la pronuncia avanti al Tribunale di Cosenza, che, con sentenza del 3 luglio 2017, ha accolto l’appello, condannando la società a «rimborsare il 100% del buono postale fruttifero 03.577.54205 calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all’effettivo rimborso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo».
Chiarisce la Sentenza in commento: 1- che sul buono in questione risultava apposta la clausola «pari facoltà di rimborso», che «permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale», in conformità a quanto pure discende in via generale dall’articolo 2021 c.c.;
2- che la cointestazione di uno strumento di risparmio «costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale»;
3-che «la “pari facoltà”, che legittimava l’attrice, quando era in vita il cointestatario, alla liquidazione del buono separatamente da costui, deve ritenersi sussistere anche dopo la morte di quest’ultimo; se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di Poste, ovvero anche in questo caso subordinare il pagamento del buono alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, così come prescritto dall’art. 187 d.p.r. n. 256/1989, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione al concreditore defunto dei suoi eredi»;
4- che, viceversa, «non è rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della pari facoltà di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale»;
5- che «a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo … risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane, di rimborso del titolo»: la clausola, che «attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un’obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non può essere disattesa»;
6-che «l’eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi».